L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello ha precisato che nell’ambito del rapporto tra servizio di trasporto e l’operazione principale di cessione dei beni, ai fini IVA, affinché un’operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche: deve integrare, completare e/o rendere possibile l’operazione principale; deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese; deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.
In base all’art. 12 DPR IVA il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Il principio di accessorietà, infatti, comporta che le operazioni ”accessorie”, cioè che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale, scontano, il medesimo regime IVA dell’operazione principale.